Art. 167
RegolamentoCapo II

Art. 167

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In vigore dal 3 gen 1931
Il servizio di vigilanza ai teatri ed agli spettacoli pubblici ha grande importanza per il numero delle persone riunite e deve spesso esser controllato dai superiori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-167