Regolamento›Capo II
Art. 164
110 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti comandati ad altri spettacoli pubblici si attengono, come si è detto per i teatri, alle consegne ricevute dal dirigente il servizio. Qualora non ricevessero speciali istruzioni, vigilano e provvedono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-164