Art. 160
RegolamentoCapo II

Art. 160

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In vigore dal 3 gen 1931
La disposizione di cui all'articolo precedente non è applicabile agli agenti addetti ai servizi d'investigazione; essi sono tenuti ad osservare gli orari che sono richiesti dalla natura e dalla durata delle operazioni loro affidate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-160