Art. 152
RegolamentoTitolo XI

Art. 152

318 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti devono sempre mostrarsi urbani e cortesi verso coloro che li richiedessero di notizie e di indicazioni, dimostrando tutta la premura di assecondarli, in quanto il loro dovere e l'interesse del servizio non vi si oppongano. Gli agenti in servizio nel dare le indicazioni, non devono indugiarsi in superflue conversazioni, per non distrarsi dal servizio stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-152