Art. 149
RegolamentoTitolo XI

Art. 149

315 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Le misure di precauzione ed anche quelle di repressione che gli agenti fossero obbligati a prendere, non devono mai andare disgiunte dai riguardi che sono conciliabili con la loro responsabilità e con gli interessi della giustizia. In breve, il contegno degli agenti del Corpo, nell'esercizio delle loro funzioni, dev'essere fermo, dignitoso, sereno, alieno da qualsiasi familiarità e sempre educato e corretto.
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