Art. 148
RegolamentoTitolo XI

Art. 148

314 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti, quando abbiano motivo di constatare reati di azione privata, avvertono le parti lese danneggiate della facoltà che loro spetta di sporgere regolare querela all'ufficio di P. S. competente. Se però una persona lesa o danneggiata da un reato di azione privata chiede nel momento in cui il reato si compie o sta per compiersi, l'intervento degli agenti, questi, se le ragioni della persona lesa o danneggiata sono evidenti e non può sorgere nessun dubbio sull'esistenza del reato, intervengono per impedirlo procedendo anche al fermo se necessario, dei responsabili. Se invece le ragioni non sono evidenti e non è bene accertato che trattasi di reato, invitano le parti a seguirli nell'ufficio di P. S.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-148