Art. 146
RegolamentoTitolo XI

Art. 146

312 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Nei casi di flagrante reato di azione pubblica, gli agenti intervengono per gli accertamenti. Quando ne sorga la necessità, procedono nei limiti e nelle forme di legge, a perquisizioni personali e domiciliari. Gli oggetti che si riferiscono al reato e quelli che hanno servito a commetterlo, vanno sequestrati.
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