Art. 14
RegolamentoCapo III

Art. 14

185 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Qualora l'agente ammesso a rafferma con premio cessi dal servizio per qualsiasi causa d'indole non disciplinare, prima che abbia termine la rafferma contratta, egli ha diritto a tanti trentaseiesimi del premio, quanti sono i mesi maturati compreso in essi quello in corso, nel caso che la cessazione dal servizio avvenga dopo il giorno 15. Se la cessazione avvenga per inabilità fisica riconosciuta derivante da causa diretta ed immediata di servizio, egli ha diritto all'intero premio. In caso di decesso dell'agente raffermato con premio, questo viene pagato agli eredi legittimi nella misura ed in conformità delle disposizioni di cui sopra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-14