Regolamento›Titolo X
Art. 135
301 / 415In vigore dal 3 gen 1931
L'obbedienza dev'essere pronta, rispettosa ed assoluta.
Non è permessa all'inferiore alcuna esitanza od osservazione, quand'anche si creda gravato od ingiustamente punito. Egli può presentare i suoi reclami, nella forma prescritta dall', ma sempre dopo eseguito l'ordine o subita la punizione.
La graduazione della subordinazione gerarchica è la seguente:
1. Allievo (allievo carabiniere - soldato).
2. Guardia (carabiniere - caporale).
3. Guardia scelta (appuntato CC. RR. - caporale maggiore).
Sottufficiali:
4. Vice brigadiere (vice brigadiere CC. RR. - sergente).
5. Brigadiere (brigadiere CC. RR. - sergente maggiore).
6. Maresciallo di 3ª classe (maresciallo ordinario).
7. Maresciallo di 2ª classe (maresciallo capo).
8. Maresciallo di 1ª classe (maresciallo maggiore).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-135