Art. 129
RegolamentoTitolo X

Art. 129

295 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Il comandante di stazione, giornalmente, all'ora stabilita si presenta al capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende, per informarlo sulle novità, sul servizio e sulla situazione della stazione e per ricevere gli ordini di cui deve curare la precisa esecuzione. Ripartisce, tra i componenti la stazione, tenuto conto delle disposizioni avute dal capo dell'ufficio di P. S., i turni di pattuglia e di piantone nonché i servizi interni, in modo che di regola tutti gli agenti concorrano in uguale misura ai vari servizi. I turni di servizio esterno hanno la precedenza su quelli di servizio interno. Egli partecipa alla esecuzione effettiva del servizio d'ordine pubblico e controlla tutto il servizio ordinario, con saltuarie verifiche durante le 24 ore. Il predetto comandante risponde di qualunque infrazione od inconveniente che si verifichi nella stazione e che sia imputabile a mancanza di direzione od a sua incuria, nel dare indirizzo ed istruzioni al dipendente personale, anche nei riguardi disciplinari ed economici e nei rapporti con le autorità e col pubblico. Rientra in modo particolare fra i compiti del comandante di stazione: a) mantenere una costante vigilanza a diurna e notturna sul tratto di territorio assegnato alla stazione, a seconda delle prescrizioni del competente ufficio di P. S.; b) provvedere, sotto la propria responsabilità, ad assicurare la continuità e l'efficacia del servizio. Quando, per mancanza di personale o per altri motivi, non possa darsi esecuzione integrale agli ordini ricevuti, egli deve provocare in tempo le necessarie modificazioni o chiedere l'aumento della forza; c) dirigere personalmente le operazioni più difficili ed importanti della stazione o affidarle ai graduati od alle guardie più capaci, quando gli sia impossibile assumerne la direzione effettiva; d) segnalare ai superiori prontamente le irregolarità riscontrate nei vari servizi, le mancanze dei dipendenti e le eventuali malattie; e) tenere al corrente il registro di servizio della stazione e tutti gli altri registri e scritture prescritte per le stazioni dal regolamento del corpo o da speciali disposizioni; f) osservare e far osservare tutte le norme per l'ordine interno delle caserme; g) impartire al personale dipendente le istruzioni regolamentari; h) passare la rivista dell'armamento del personale, periodicamente, almeno una volta ogni mese, e di volta in volta per ogni agente nuovo assegnato alla stazione; i) curare che tutte le armi esistenti nella stazione, comprese quelle degli agenti che ritornano dal servizio, siano conservate sempre assolutamente scariche, pulite e atte all'uso; l) provocare le riparazioni e sostituzioni necessarie negli effetti di casermaggio, quando siano deteriorati ed inservibili; m) vigilare che non si asportino dalla stazione effetti di casermaggio, oppure oggetti di armamento senza permesso; n) adottare o provocare prontamente tutti gli altri provvedimenti che le esigenze eventuali del servizio, della disciplina o dell'amministrazione della stazione richiedono; o) visitare gli ammalati della propria stazione ricoverati nei luoghi di cura; p) attendere infine a tutti gli incombenti inerenti al proprio grado e risultanti dal presente regolamento. Il comandante la stazione, in assenza dei funzionari di P. S., deve eseguire personalmente gli atti di particolare urgenza per cui richiedasi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.
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