Art. 123
RegolamentoTitolo IX

Art. 123

289 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Il passaggio degli effetti in consegna all'agente trasferito, tra la Questura di provenienza e quella di destinazione deve constare da buoni di scarico e da buoni di carico firmati rispettivamente, dai questori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-123