Art. 121
RegolamentoTitolo IX

Art. 121

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In vigore dal 3 gen 1931
Ad ogni agente traslocato viene dal comandante la stazione chiuso a tutto il giorno della partenza, il conto del vitto. Il relativo quaderno viene firmato dall'agente trasferito che, con tale firma, dichiara di riconoscere l'esattezza del suo conto. Gli assegni relativi al mese in cui avviene la traslocazione sono corrisposti a cura della Questura di provenienza se la partenza per la nuova sede si verifica dopo il 16 del mese; da quella di destinazione in caso diverso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-121