Regolamento›Titolo VIII
Art. 115
281 / 415In vigore dal 3 gen 1931
I componenti il Corpo degli agenti di P. S. hanno diritto, in conformità delle disposizioni vigenti per l'Arma dei carabinieri Reali, e nella stessa misura, ad un premio speciale per l'arresto dei seguenti individui:
1° di un militare dichiarato disertore;
2° di un iscritto di leva dichiarato renitente;
3° di un evaso dall'ergastolo;
4° di un evaso dalla casa di pena;
5° di un latitante condannato alla reclusione o alla detenzione.
I premi non sono dovuti agli agenti che abbiano responsabilità nelle evasioni.
Spettano inoltre agli agenti di P. S. i seguenti premi speciali:
a) per ogni operazione di sequestro di armi da sparo, da guerra o da caccia di qualsiasi modello italiano od estero; di armi bianche; di cartucce di qualsiasi genere, se il sequestro sia avvenuto per mancata denuncia, qualunque sia il quantitativo di armi o di cartucce sequestrate: L. 10;
b) per ogni operazione di sequestro di armi o munizioni quando il sequestro sia avvenuto per porto abusivo o mancata denuncia: L. 15;
c) per ogni operazione di sequestro di bombe a mano o da fucile di qualunque tipo, cariche o vuote, o di ordigni esplosivi di qualsiasi specie, oppure di materie esplodenti: L. 50.
Agli agenti di P. S. che operino il sequestro di quantitativi ingenti di armi o di munizioni o di materie esplodenti possono essere corrisposti, con speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, premi maggiori di quelli indicati dal presente articolo.
Agli agenti che operino il sequestro di strumenti da punta e da taglio atti a offendere, portati senza giusto motivo, spetta il premio di L. 5.
I premi anzidetti sono ripartiti tra tutti gli agenti che concorrono all'operazione di sequestro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-115