Art. 114
RegolamentoTitolo VIII

Art. 114

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In vigore dal 3 gen 1931
Quando, per importanti operazioni di servizio compiute in esecuzione di leggi speciali, i premi e gli encomi vengono concessi da altro Ministero, il Prefetto dovrà, appena avutone notizia, informarne il Ministero dell'interno, il quale disporrà per l'annotazione in matricola e per la pubblicazione nel Bollettino del personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-114