Regolamento›Titolo VIII
Art. 113
279 / 415In vigore dal 3 gen 1931
I premi di servizio stabiliti con l' del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, a favore dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali saranno, per quanto riguarda il personale del Corpo degli agenti di P. S., concessi direttamente dal Ministero in seguito a rapporto dei Prefetti, per operazioni di servizio di particolare importanza, in cui gli agenti abbiano dato prova di coraggio, di speciale capacità e di zelo, con utile rendimento.
I rapporti saranno corredati da una circostanziata relazione sull'operazione compiuta, redatta dal funzionario di P. S. che diresse il servizio.
Per altri apprezzabili servizi il Ministero, sempre su proposta dei Prefetti, farà luogo alla concessione di encomi.
I premi e gli encomi accordati dal Ministero dell'interno verranno annotati in matricola e pubblicati nel Bollettino del personale.
Storico versioni
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