Art. 110
RegolamentoTitolo VIII

Art. 110

Abrogato276 / 415
In vigore dal 20 ago 1965
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1965, N. 938

Note all'articolo

  • La L. 14 luglio 1965, n. 938 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "La presente legge sostituisce ed abroga le disposizioni di cui agli articoli 107, n. 2, 109, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930 n. 1629".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-110