Art. 105
RegolamentoTitolo VII

Art. 105

271 / 415
In vigore dal 28 mar 1936
Il numero complessivo degli agenti ammogliati, esclusi i marescialli, non potrà oltrepassare il cinquanta per cento della forza organica del Corpo. Per inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio occorre però che l'agente abbia compiuto dieci anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato. Non sono comprese nella percentuale di cui al primo comma le autorizzazioni a contrarre matrimonio che fossero consigliate da eccezionali comprovate circostanze di famiglia a favore dei vedovi con prole.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 9 marzo 1936, n. 450 ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 105 del vigente regolamento del Corpo degli agenti di P. S., approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che contrastino con quelle del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-105