Regolamento›Capo II
Art. 10
100 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Gli allievi, appena nominati guardie devono prestare giuramento avanti al direttore della Scuola, con la seguente formula:
«Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio stato con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità di agente di P. S.
«Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.
«Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».
Dopo di ciò contraggono la ferma di anni tre a decorrere dalla data della nomina ad allievo, avanti al direttore della Scuola e sottoscrivono entrambi gli atti.
L'atto di giuramento è redatto in carta da bollo a spese dell'agente; quello di ferma è redatto in carta semplice.
Agli stessi sarà corrisposto inoltre il premio di ingaggio stabilito per l'Arma dei carabinieri Reali, con le modalità di cui agli .
Tale premio non spetta, però, a coloro che comunque lo abbiano eventualmente percepito in un Corpo di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-10