Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 1
91 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
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Il Corpo degli agenti di P. S. è istituito allo scopo di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico e di tutelare l'incolumità delle persone ed il rispetto della proprietà, di prevenire e reprimere i reati, raccogliendone le prove ed assicurando alla giustizia i responsabili.
Ha pure l'incarico di fare osservare le leggi ed i regolamenti speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità, e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.
Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.
I componenti del Corpo residenti nella Capitale oltre ai servizi di P. S. disimpegnano normalmente anche tutti quelli di polizia urbana e curano l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze del Governatorato; prestano servizio in divisa, la cui foggia è determinata con decreto Ministeriale, e parte di essi costituisce uno squadrone a cavallo destinato ai servizi di cui al titolo XII del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-1