Art. 56
Regolamento di servizioCapo III

Art. 56

199 / 394
In vigore dal 10 apr 2001
Le unità di vigilanza nei porti e loro adiacenze sorvegliano il movimento e le operazioni dei bastimenti e delle imbarcazioni, sottopongono a visita le barche sospette e perlustrano gli spazi acquei per la scoperta delle materie eventualmente gettate in mare a scopo di contrabbando.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-56