Art. 373
Regolamento di servizioCapo VI

Art. 373

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In vigore dal 10 apr 2001
Spetta più specialmente ai comandanti di tenenza e di sezione: a) dare opera costante di indirizzo e di assistenza all'esecuzione del servizio dei reparti, seguendone con vigile attenzione l'andamento e le necessità e rendendosi diretto conto della linea, della circoscrizione e di ogni altra condizione e circostanza in cui il servizio si viene ad esplicare, per ogni occorrente valutazione e provvidenza; b) assumere personalmente la direzione dei servizi di indagine e di accertamento di maggiore importanza e difficoltà, specie quando vi partecipano militari di brigate diverse; c) presenziare con frequenza l'esecuzione dei servizi ai varchi doganali e prenderne la direzione nei momenti di maggiore interesse e delicatezza per il carattere delle operazioni o per l'intenso movimento delle persone e delle merci; d) controllare con la maggiore frequenza possibile, tanto di giorno che di notte, l'esecuzione del servizio da parte dei propri dipendenti, assicurandosi che gli ordini siano stati ben compresi e vengano con la maggiore scrupolosità ed efficacia osservati. Nell'adempimento di quest'ultimo compito, i comandanti di tenenza e di sezione possono farsi coadiuvare da drappelli delle dipendenti brigate volanti, ai quali essi impartiscono, in tal caso, le istruzioni necessarie per l'adempimento dello speciale mandato; e) visitare i militari ammalati negli ospedali in sede.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-373