Art. 339
Regolamento di servizio

Art. 339

93 / 394
In vigore dal 10 apr 2001
Ove non si trovi alla stessa sede un ufficio di dogana o un magazzino di deposito od ufficio-vendita del monopolio, i comandanti di brigata o sezione o tenenza del posto intervengono, su richiesta dell'interessato, ad accertare il regolare arrivo a destino dei colli o pacchi di sostanze e preparati stupefacenti, che provengano da una dogana di importazione. A tale effetto, il comandante che interviene si fa esibire le bollette di sdaziamento e di accompagnamento rilasciate dalla dogana all'importatore, si assicura dell'integrità dei piombi apposti ai colli dalla dogana ed attesta l'arrivo sulla bolletta di accompagnamento, autenticando la propria firma col bollo di ufficio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-339