Art. 326
Regolamento di servizioCapo III

Art. 326

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In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo debbono sorvegliare che lungo le spiagge ed il lido del mare, compresi i porti, le darsene, i canali, i fossi, i seni e le rade, non si occupino terreni di demanio marittimo nè vi si facciano comunque innovazioni, senza averne ottenuto permesso dall'Autorità marittima. Contro i trasgressori provvedono, quindi, ad elevare verbale di contravvenzione che trasmettono al Comando della Regia Capitaneria di Porto per l'ulteriore corso. I militari del Corpo debbono pure vigilare che sia osservato il divieto di scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie e praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiagge del mare o nel recinto di porti, fuori dei siti a ciò specialmente destinati, senza una speciale licenza dell'autorità marittima. Conseguentemente provvedono a denunciare i contravventori al Comando su indicato per l'applicazione delle pene prescritte, e a sequestrare gli strumenti adoperati per lo scavo ed il trasporto dei materiali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-326