Art. 315
Regolamento di servizioTitolo VIII

Art. 315

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In vigore dal 10 apr 2001
I militari della Regia guardia di finanza esercitano la sorveglianza amministrativa per la vendita dei sali di chinino fatta dallo Stato. A tal uopo vigilano ed accertano che: a) chiunque venda, ritenga per vendere o somministri, in qualsiasi modo, a scopo di lucro preparati chinacei di Stato sia munito della prescritta autorizzazione; b) le farmacie, i comuni titolari di armadi farmaceutici, e le rivendite di privative autorizzate si tengano costantemente forniti della provvista stabilita dall'ufficio compartimentale per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, o quanto meno ne sia stata fatta in termine utile la richiesta; c) gli enti pubblici e i privati obbligati per legge alla somministrazione gratuita del chinino ed i proprietari, intraprenditori ed enti che si assumono tale obbligo, abbiano dal 1° giugno a tutto dicembre una scorta di farmaco non inferiore al fabbisogno di un mese; d) all'esterno dei locali ove si esercita la vendita al minuto, ed in piena vista del pubblico sia tenuta costantemente affissa la tabella metallica fornita dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con la leggenda: «Qui si vende il chinino di Stato» e nell'interno dei locali medesimi sia esposta la tabella dei prezzi di vendita di ciascun preparato di chinino; e) la vendita al pubblico sia fatta al prezzo stabilito nella tabella, nelle precise condizioni in cui i prodotti vengono forniti dallo Stato, con un esemplare delle istruzioni a stampa indicante il modo di uso e le dosi; f) il farmaco sia conservato in una parte non umida del locale, nè esposta direttamente ai raggi solari, ed in modo da evitare che possa subire alterazioni; g) i farmacisti ed i comuni titolari di armadi farmaceutici non cedano il chinino da essi acquistato ai rivenditori di generi di privativa; farmacisti e rivenditori autorizzati non ne acquistino altre quantità presso spacci al minuto; e tutti coloro che l'abbiano acquistato a prezzo di favore non lo rivendano al pubblico od agli esercenti della vendita al pubblico; h) il possesso del chinino di Stato sia legittimato dalla relativa bolletta di vendita.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-315