Regolamento di servizio›Capo IX
Art. 312
368 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Nel caso di velocipedi con motore ausiliario, autoveicoli ed autoscafi provenienti dall'estero, importati definitivamente, i militari del Corpo si assicurano che siano accompagnati dalla bolletta di sdaziamento, che vale a coprirne la circolazione in franchigia da tassa dalla dogana al luogo di destino finche non sia trascorso il termine nella bolletta stessa indicato.
Ove invece i predetti veicoli vengano importati temporaneamente per uso personale da persone residenti all'estero, i militari si accertano:
che, se appartengono a Stati coi quali esiste reciprocità di trattamento, la circolazione in franchigia da tassa non si protragga oltre i tre mesi consentiti, computandosi in tale termine, entro i limiti di un anno, i periodi di effettivo soggiorno nel Regno quali debbono risultare dalle annotazioni degli uffici doganali sui documenti rilasciati da enti turistici debitamente autorizzati;
e se appartengono a paesi che non usano tale reciprocità, salve le particolari agevolazioni eventualmente concesse alle automobili dalle dogane di confine o da altre autorità ed enti che vi siano facoltizzati, i veicoli abbiano assolto l'obbligo del pagamento della tassa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-312