Art. 278
Regolamento di servizio

Art. 278

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In vigore dal 10 apr 2001
Per i vini fini, esclusi gli spumanti, i vini comuni, i mosti e le uve da vino, su cui la tassa di scambio è dovuta una volta tanto all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, i militari del Corpo devono riscontrare: che dagli incaricati dei Comuni non si rilascino bollette di pagamento dell'imposta di consumo su tali generi senza contemporaneamente riscuotere la tassa di scambio relativa con l'applicazione e l'annullamento delle prescritte marche doppie tanto sulle matrici che sulle figlie delle ripetute bollette; che ove l'imposta di consumo venga riscossa in abbonamento anche la tassa di scambio sia corrisposta nell'istesso modo, fino a trecento lire di canone di tassa con la ridetta applicazione delle marche sulle bollette o quietanze del Comune o degli appaltatori per l'introito del canone di imposta, e oltre le trecento lire con versamento all'ufficio del registro col quale gli abbonati all'imposta di consumo debbono stipulare, nel termine stabilito, apposita convenzione; che per gli scambi successivi al pagamento dell'imposta di consumo, le eventuali note, conti, fatture e quietanze relative siano state assoggettate alla tassa ordinaria. di bollo di quietanza. Per i vini spumanti aventi le caratteristiche appositamente determinate dal regolamento sulla tassa di scambio i militari si accertano che ciascuno scambio sia stato assoggettato alla relativa tassa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-278