Art. 269
Regolamento di servizio

Art. 269

63 / 394
In vigore dal 10 apr 2001
Salvo i casi in cui la tassa di scambio venga corrisposta in modo virtuale o siasi provveduto mediante scrittura registrata con la dovuta tassa di registro proporzionale, i militari del Corpo provvedono ad accertare che per ogni scambio, entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della consegna o spedizione delle merci o della cessione dei relativi contratti, ovvero all'atto della consegna delle merci per le vendite al dettaglio che hanno luogo a contanti, sia redatta regolare fattura o nota o conto od altro equivalente documento di scambio, nel numero di esemplari e con l'indicazione del prezzo o valore secondo è da legge stabilito, applicando la tassa in ragione dell'aliquota dovuta. Quando lo scambio abbia origine da convenzione scritta che non indichi il preciso quantitativo delle cose vendute, oppure non stabilisca il prezzo di vendita, i militari si accertano che la tassa di scambio sia applicata al momento del rilascio delle fatture definitive ed in ogni caso sulle note portanti comunque addebito di prezzi nonché sugli acconti corrisposti in ordine alla convenzione medesima, fermo l'obbligo del venditore di redigere in doppio esemplare tanto le note provvisorie di consegna come le fatture o note di addebito parziale e le ricevute di acconti, detraendosi poi la tassa di scambio corrisposta sulle ricevute di acconti da quella dovuta sulle fatture successive purchè siano in queste richiamati i precisi estremi delle ricevute medesime. Nei trasporti da un comune ad un altro, effettuati con mezzi propri da ditte commerciali od industriali o da imprese private di trasporto, i militari si accertano che le merci soggette a tassa di scambio siano accompagnate dalle relative fatture bollate o da una nota nella quale sia indicata la qualità e quantità della merce, nonché il cognome, nome e domicilio del mittente e del destinatario. Tali fatture e note devono dal vettore essere esibite ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-269