Art. 240
Regolamento di servizio

Art. 240

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In vigore dal 10 apr 2001
Quando i militari del Corpo accertino infrazioni, sia alla legge sui monopoli che al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, a carico di persone addette alla coltivazione o manipolazione del tabacco, debbono trasmettere immediatamente alla direzione compartimentale copia del verbale, se si tratta di infrazione alla legge sui monopoli, ed il verbale originale, se si tratta di infrazione al regolamento per la coltivazione del tabacco, punibile ai sensi ed agli effetti del regolamento medesimo. Dei verbali compilati per infrazioni al regolamento sulla coltivazione del tabacco, i militari devono far constare nella nota di licenza, relativa alla coltivazione o alla partita cui l'infrazione si riferisce. I reperti di materie appartenenti alla coltivazione, prima di essere inviati all'ufficio competente, debbono dagli scopritori essere fatti esaminare dal funzionario incaricato della vigilanza, che, ove trovi da eccepire sulla regolarità dell'operato, ne riferisce al direttore del compartimento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-240