Regolamento di servizio›Capo II
Art. 216
186 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Quando le fabbriche sono inattive, la vigilanza dei militari del Corpo deve mirare a garantire che non vengano rimossi o in qualsiasi modo alterati i suggelli o gli altri contrassegni apposti agli apparecchi per assicurarne l'inattività.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-216