Art. 207
Regolamento di servizioTitolo IVCapo I

Art. 207

337 / 394
In vigore dal 10 apr 2001
I servizi di scorta di merci in cauzione possono essere affidati dagli uffici tecnici di finanza in tutto o in parte ai militari di vigilanza nelle fabbriche o, quando abbiano la necessaria disponibilità di personale, anche ai reparti del Corpo della stessa sede.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-207