Regolamento di servizio›Titolo IV›Capo I
Art. 205
335 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Quando i militari del Corpo siano da soli destinati alla vigilanza nell'interno di una fabbrica, la direzione e la responsabilità di tale servizio spetta al più elevato in grado; se poi sono di sussidio a funzionari tecnici la direzione e la responsabilità spettano a questi ultimi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-205