Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 20
119 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Le squadriglie del naviglio si distinguono in costiere, lagunari e lacuali, secondo che la loro vigilanza, in appoggio e a complemento di quella esercitata a terra o con imbarcazioni dalle brigate, abbia a svolgersi, rispettivamente, sul mare territoriale e nei porti o sulle lagune o sui laghi.
Ogni squadriglia è costituita di unità a propulsione meccanica o mista nel numero per ciascuna stabilito dal comando generale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-20