Regolamento di servizio›Titolo IV›Capo I
Art. 199
329 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Quando ne ricorra il bisogno, per la semplificazione e l'economia dei servizi, i militari del Corpo in servizio di vigilanza nell'interno delle fabbriche potranno anche essere incaricati, in via sussidiaria, d'intesa tra l'ufficio tecnico di finanza e il Comando di circolo interessati, di alcune delle mansioni più semplici spettanti ai funzionari tecnici, sempre però che non ne derivi un impiego di militari in numero maggiore di quello normalmente occorrente e non ne risulti pregiudizio per la vigilanza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-199