Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 194
302 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Gli aeromobili con il loro carico provenienti dall'estero ed approdati, a causa di forza maggiore, fuori degli aeroporti doganali stabiliti, si considerano in contrabbando e devono essere dai militari del Corpo sequestrati, se, avvenuto l'atterramento, il comandante di essi, non abbia al più presto provveduto a farne denuncia alla più vicina autorità governativa o, in mancanza, al podestà del comune, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-194