Regolamento di servizio›Capo V
Art. 180
266 / 394In vigore dal 10 apr 2001
In tutto il territorio del Regno, i militari della Regia guardia di finanza concorrono all'esercizio della vigilanza speciale sui condannati per contrabbando, a termini dell' della legge doganale e secondo le determinazioni ad essi comunicate dall'autorità giudiziaria o da quella di pubblica sicurezza.
L'azione dei militari del Corpo deve mirare più specialmente ad impedire che il condannato possa consumare nuovi reati di contrabbando, ed a fare osservare le prescrizioni imposte dalle predette autorità ai condannati.
A tale effetto, i militari procurano di conoscere personalmente gli individui soggetti alla vigilanza speciale, ne seguono quanto più è possibile l'azione, e, quando li sorprendano in contravvenzione alle ricevute prescrizioni, li arrestano e li consegnano all'autorità giudiziaria, oppure ai reali carabinieri od all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo.
Dell'arresto fanno constare mediante processo verbale in due esemplari, dei quali uno si fa tenere all'autorità cui viene consegnato l'arrestato, e l'altro viene trasmesso gerarchicamente al comandante del circolo.
Nel verbale debbono indicarsi in modo preciso i fatti che stabiliscono la trasgressione delle prescrizioni imposte al condannato; e perché queste risultino con esattezza, quando il verbale non debba essere trasmesso all'autorità di pubblica sicurezza, vi si unisce una copia della carta di permanenza del sorvegliato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
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