Art. 173
Regolamento di servizioCapo IV

Art. 173

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In vigore dal 10 apr 2001
Nelle zone doganali di vigilanza, i militari del Corpo esercitano una speciale sorveglianza su le merci estere soggette a diritti di confine, le quali circolino o siano custodite nelle zone stesse, all'intento di reprimere il contrabbando che fosse sfuggito alla vigilanza dei reparti di confine. Salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni, possono perciò i militari del Corpo visitare le merci anzidette, per accertarne la legittima provenienza, e sequestrarle quando vi siano indizi che procedano dall'estero e siano entrate in contrabbando nello Stato. I detentori di merci sequestrate devono dimostrarne la provenienza con documenti e precise indicazioni: quando rifiutino le indicazioni oppure manchino le prove della legittima provenienza, i militari li denunciano come responsabili di contrabbando.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-173