Regolamento di servizio
Art. 170
29 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Nelle operazioni che si compiano presso i depositi doganali di proprietà privata spetta ai militari del Corpo:
a) assistere all'introduzione delle merci ed apporre corrispondente attestazione sulle dichiarazioni, ad operazione compiuta, avvertendo che se la visita doganale si deve compiere presso i magazzini, le merci debbono essere scortate fino ai magazzini stessi e tenute poi sotto continua vigilanza, fino al momento dell'immissione nel deposito;
b) presenziare l'estrazione delle merci dal deposito ed apporre il visto sui documenti doganali relativi, tenendo sotto continua sorveglianza le merci stesse fino al compimento dell'operazione doganale se, per concessione del capo della dogana, la visita non dovesse eseguirsi nell'interno dei magazzini;
c) sorvegliare e scortare fino all'imbarco le merci che si estraggono dai depositi per essere spedite all'estero o ad altra dogana per via di mare, quando l'operazione non sia fatta con bolletta di cauzione;
d) presenziare ogni operazione di travaso, di scomposizione o ricomposizione di colli o di mutamento dei recipienti, accertandosi che le operazioni stesse abbiano luogo nei modi permessi dalla dogana;
e) intervenire alle verificazioni ordinarie e straordinarie eseguite dalla dogana;
f) scortare le merci che vengono eventualmente trasportate dai depositi alla dogana, o da uno ad altro magazzino di deposito, tranne quando si tratti di magazzini privati esenti dall'obbligo della seconda chiave, nel quale caso i militari del Corpo si limitano a vigilare l'uscita e l'entrata delle merci, ove ciò sia disposto dalla dogana.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-170