Art. 150
Regolamento di servizio

Art. 150

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In vigore dal 10 apr 2001
Alle operazioni di sbarco o trasbordo di sale e tabacchi, i militari del Corpo debbono assistere continuamente. Ultimata l'operazione si recano poi a bordo del bastimento, per constatare se vi si trovino altri generi di privativa, e fanno di ciò speciale annotazione nel manifesto presentato alla dogana.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-150