Art. 15
Regolamento di servizioTitolo I

Art. 15

114 / 394
In vigore dal 10 apr 2001
Sono organi di esecuzione del servizio le brigate, le squadriglie del naviglio, e i nuclei di polizia tributaria investigativa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-15