Art. 137
Regolamento di servizioCapo II

Art. 137

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In vigore dal 10 apr 2001
Le prescrizioni dei precedenti articoli, relative alla visita sommaria a bordo, non si applicano ai bastimenti da guerra che siano riconosciuti tali dai rispettivi Governi e a quelli da diporto che siano parimenti riconosciuti e non facciano operazioni di commercio pel trasporto di merci o di passeggeri.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-137