Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 104
289 / 394In vigore dal 10 apr 2001
È dovere dei militari del Corpo di osservare con gli estranei al servizio il più assoluto segreto sugli ordini e sulle istruzioni relative, sulle operazioni da effettuarsi o già effettuate e su ogni loro elemento o risultato.
Le eventuali comunicazioni che occorresse fare alla pubblica stampa, quando non vi provveda direttamente il Comando generale, devono essere da questo preventivamente autorizzate.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-104