Art. 673 · Riconoscimento delle sentenze penali straniere domandato da privati
Codice di procedura penaleTitolo QUARTO

Art. 673

Abrogato571 / 719

Riconoscimento delle sentenze penali straniere domandato da privati

In vigore dal 16 dic 2010
Codice di procedura penale- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399#art-cdp-673