Art. 436 · Casi nei quali non può procedersi immediatamente per reati commessi in udienza
Codice di procedura penaleTitolo SECONDOCapo ISez. I

Art. 436

Abrogato181 / 719

Casi nei quali non può procedersi immediatamente per reati commessi in udienza

In vigore dal 16 dic 2010
Codice di procedura penale- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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