Art. 277 bis · Facoltà di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la libertà provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari
Codice di procedura penaleSez. IV

Art. 277 bis

Abrogato560 / 719

Facoltà di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la libertà provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari

In vigore dal 16 dic 2010
Codice di procedura penale- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399#art-cdp-277-bis