Art. 105 · Esercizio dell'azione civile da parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci
Codice di procedura penaleSez. II

Art. 105

Abrogato400 / 719

Esercizio dell'azione civile da parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci

In vigore dal 16 dic 2010
Codice di procedura penale- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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