Convenzione servizi telegrafici e telefonici
Art. 4
22 / 40In vigore dal 25 set 1930
La corrispondenza telegrafica sarà normalmente scambiata tra l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano e l'Ufficio telegrafico centrale statale di Roma, nonché con gli uffici delle Compagnie Italcable e Italoradio.
Tuttavia, in caso di avvenimenti eccezionali e su richiesta preventiva del Governo Vaticano, l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano sarà collegato con altri uffici telegrafici italiani od esteri, qualora le condizioni tecniche e le necessità del traffico italiano lo consentano.
Alle stesse condizioni sarà provveduto ad assicurare le conversazioni telefoniche dirette fra la Città del Vaticano e le sedi del Sommo Pontefice e del Cardinale Segretario di Stato, qualora Essi si trovino fuori di Roma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-4