Art. 4
Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 4

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In vigore dal 25 set 1930
La corrispondenza telegrafica sarà normalmente scambiata tra l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano e l'Ufficio telegrafico centrale statale di Roma, nonché con gli uffici delle Compagnie Italcable e Italoradio. Tuttavia, in caso di avvenimenti eccezionali e su richiesta preventiva del Governo Vaticano, l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano sarà collegato con altri uffici telegrafici italiani od esteri, qualora le condizioni tecniche e le necessità del traffico italiano lo consentano. Alle stesse condizioni sarà provveduto ad assicurare le conversazioni telefoniche dirette fra la Città del Vaticano e le sedi del Sommo Pontefice e del Cardinale Segretario di Stato, qualora Essi si trovino fuori di Roma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-4