Art. 18
Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 18

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In vigore dal 25 set 1930
La presente Convenzione andrà in vigore da oggi ed avrà durata indefinita, salvo il caso di denunzia, anche solo da una delle Parti, in seguito della quale la Convenzione cesserà di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della denunzia medesima. Città del Vaticano, 18 novembre 1929. (L. S.) Camillo Serafini. (L. S.) Cesare Maria De Vecchi Di Val Cismon. Ambasciatore di Sua Maestà. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: p. Il Ministro per gli affari esteri: Fani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-18