Art. 16
Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 16

34 / 40
In vigore dal 25 set 1930
In esecuzione del terzo comma dell' del Trattato 11 febbraio 1929, in ordine ai servizi radiotelegrafici e radiotelefonici, tra lo Stato della Città del Vaticano e lo Stato Italiano, si conviene quanto appresso: a) Il Governo Italiano provvederà subito a sue spese al collegamento della Città del Vaticano con la stazione radioelettrica di S. Paolo, ed in seguito con le nuove costruende stazioni di S. Palomba e della Cecchignoletta; b) La Città del Vaticano provvederà alla costruzione nel suo territorio di un impianto autonomo radiotelegrafico e radiotelefonico. La Città del Vaticano ed il Governo Italiano osserveranno le norme internazionali che regolano i servizi radiotelegrafici e radiotelefonici, e prenderanno tutte le disposizioni atte ad evitare che sia disturbato l'esercizio degli impianti viciniori dei due Stati; c) Tale impianto sarà eseguito ad esclusiva cura dello Stato della Città del Vaticano ed a spese del medesimo, concorrendosi dallo Stato Italiano soltanto con la somma di lire cinquecentomila (L. 500.000), da pagarsi alla Città del Vaticano non oltre il 31 dicembre corrente anno 1929.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-16