Art. 12
Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 12

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In vigore dal 25 set 1930
Le conversazioni telefoniche interurbane da e per la Città del Vaticano avranno luogo attraverso l'Ufficio telefonico interurbano statale di Roma. A tali conversazioni saranno applicate le disposizioni del Regolamento telegrafico internazionale in vigore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-12