Convenzione servizi telegrafici e telefonici
Art. 12
30 / 40In vigore dal 25 set 1930
Le conversazioni telefoniche interurbane da e per la Città del Vaticano avranno luogo attraverso l'Ufficio telefonico interurbano statale di Roma.
A tali conversazioni saranno applicate le disposizioni del Regolamento telegrafico internazionale in vigore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-12