Art. 14
Convenzione servizi postali

Art. 14

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In vigore dal 25 set 1930
L'Amministrazione postale della Città del Vaticano stabilirà diretti rapporti contabili amministrativi con le altre Amministrazioni postali estere; ma qualora desiderasse concludere a tale scopo uno speciale accordo con l'Amministrazione postale italiana, questa si impegna fin d'ora di regolare tali rapporti con i propri organi. Il deconto generale dei diritti di transito, territoriale e marittimo, spettanti all'Amministrazione italiana, sarà fatto direttamente fra le due Amministrazioni. A questo proposito, anzi, resta fin da ora stabilito che le due Amministrazioni possono fissare a questo titolo una somma annuale, che potrà essere soggetta a revisione a periodi fissi di cinque anni od anche prima, a richiesta di una delle due parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-14